+57. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che …
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57. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che …
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi: - (a) i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
- (b) i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento FED e i tassi di sconto delle banche centrali;
- (c) i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.
Formule o derivati complessi
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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