+57. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che …

57. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che …

Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:

  • (a) i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
  • (b) i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento FED e i tassi di sconto delle banche centrali;
  • (c) i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.

Formule o derivati complessi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/