+5. Criteri relativi alla standardizzazione
---+51. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, affinché il rischio di …
---+52. Se l’attenuazione adeguata del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio avviene …
---+53. Qualora l’attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio di cui …
---+54. Dovrebbero essere comunicate le misure di cui ai paragrafi 52 e 53 e le argomentazioni a …
---+55. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, non dovrebbero essere …
---+56. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, le regole comuni della …
---+57. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che …
---+58. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, una formula dovrebbe …
---+59. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, la …
---+60. Considerata la natura delle «circostanze eccezionali» e al fine di permettere una certa …
---+61. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
---+62. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe …
---+63. I requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 …
---+64. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero …
---+65. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, la decisione …
---+66. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, i valori di attivazione …
---+67. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, un evento di …
---+68. Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di …
---+69. Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è …
---+70. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …
---+71. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, l’interpretazione …
---+72. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore dovrebbe …
---+73. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le disposizioni della …
---+74. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora la …
|
5. Criteri relativi alla standardizzazione
5.1 Adeguata attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio (articolo 21, paragrafo 2) Adeguata attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
51. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, affinché il rischio di …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, affinché il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione possano essere considerati «adeguatamente attenuati», dovrebbe essere sufficiente la disponibilità di una copertura o un’attenuazione, a condizione che essa non sia insolitamente limitata con l’effetto di coprire una gran parte dei rispettivi rischi di tasso di interesse o di cambio negli scenari pertinenti, considerati da una prospettiva economica. Una simile attenuazione può assumere anche la forma di derivati o altre misure di attenuazione, compresi fondi di riserva, eccesso di garanzia, margine positivo o altre misure.
|
|
52. Se l’attenuazione adeguata del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio avviene …
|
Se l’attenuazione adeguata del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio avviene mediante derivati, dovrebbero essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti: - (a) i derivati dovrebbero essere utilizzati esclusivamente a fini di reale copertura delle asimmetrie delle attività e passività dei tassi di interesse e dei cambi, e non dovrebbero essere utilizzati a fini speculativi;
- (b) i derivati dovrebbero basarsi su una documentazione comunemente accettata, comprese l’International Swaps or Derivatives Association (ISDA) o analoghe norme nazionali di documentazione consolidate;
- (c) la documentazione sui derivati dovrebbe prevedere, in caso di perdita di un merito di credito sufficiente della controparte al di sotto di un determinato livello, misurato sulla base del rating del credito o in altro modo, che la controparte è soggetta ai requisiti di copertura della garanzia o compie uno sforzo ragionevole per la sua sostituzione o garanzia da parte di un’altra controparte.
|
|
53. Qualora l’attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio di cui …
|
Qualora l’attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 avvenga non mediante derivati bensì con altre misure di attenuazione del rischio, tali misure dovrebbero essere progettate in modo tale da risultare sufficientemente solide. Qualora dette misure di attenuazione del rischio siano utilizzate per attenuare contemporaneamente una pluralità di rischi, la comunicazione richiesta dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe comprendere una spiegazione del modo in cui le misure coprono, da un lato, i rischi di tasso di interesse e i rischi di cambio e, dall’altro lato, altri rischi.
|
|
54. Dovrebbero essere comunicate le misure di cui ai paragrafi 52 e 53 e le argomentazioni a …
|
Dovrebbero essere comunicate le misure di cui ai paragrafi 52 e 53 e le argomentazioni a sostegno dell’adeguatezza dell’attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio durante tutta la durata dell’operazione. Derivati
|
|
55. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, non dovrebbero essere …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, non dovrebbero essere considerate vietate le esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti che hanno soltanto una componente derivata finalizzata esclusivamente alla copertura diretta del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio della rispettiva esposizione sottostante e che non sono esse stesse derivati. Regole comuni della finanza internazionale
|
|
56. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, le regole comuni della …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, le regole comuni della finanza internazionale dovrebbero comprendere l’ISDA o analoghe norme nazionali di documentazione consolidate. 5.2 Pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento (articolo 21, paragrafo 3) Tassi di riferimento
|
|
57. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi: - (a) i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
- (b) i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento FED e i tassi di sconto delle banche centrali;
- (c) i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.
Formule o derivati complessi
|
|
58. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, una formula dovrebbe …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, una formula dovrebbe essere considerata complessa se corrisponde alla definizione di strumento esotico quale stabilita dalla Global Association of Risk Professionals (GARP), ossia un’attività o uno strumento finanziari con caratteristiche tali da renderlo più complesso rispetto a prodotti più semplici («plain vanilla»). Il semplice utilizzo di interest-rate cap o floor non dovrebbe essere considerato una formula o un derivato complessi. 5.3 Requisiti in caso di azione esecutiva (enforcement notice) o notifica di messa in mora (acceleration notice) (articolo 21, paragrafo 4) Circostanze eccezionali
|
|
59. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, la …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, la documentazione riguardante l’operazione dovrebbe comprendere, per quanto possibile, un elenco di «circostanze eccezionali».
|
|
60. Considerata la natura delle «circostanze eccezionali» e al fine di permettere una certa …
|
Considerata la natura delle «circostanze eccezionali» e al fine di permettere una certa flessibilità in relazione a potenziali circostanze insolite che richiedono il blocco di contante nella SSPE nel migliore interesse degli investitori, qualora la documentazione riguardante l’operazione comprenda un elenco di «circostanze eccezionali» conformemente al paragrafo 59, tale elenco non dovrebbe essere esaustivo. Importo bloccato nella SSPE nel migliore interesse degli investitori
|
|
61. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il quantitativo di contante da considerare bloccato nella SSPE dovrebbe essere concordato dal fiduciario o da un altro rappresentante degli investitori che sia legalmente tenuto ad agire nel migliore interesse degli investitori, ovvero dagli investitori stessi conformemente alle disposizioni di voto previste dalla documentazione riguardante l’operazione.
|
|
62. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere consentito bloccare contante nella SSPE sotto forma di un fondo di riserva per uso futuro, purché l’utilizzo di tale fondo sia limitato esclusivamente alle finalità indicate nell’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 o al regolare rimborso degli investitori. Rimborso
|
|
63. I requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 …
|
I requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere considerati applicabili al solo rimborso del capitale, con esclusione del rimborso degli interessi.
|
|
64. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere vietati i pagamenti non sequenziali del capitale in caso di notifica di un’azione esecutiva - o di messa in mora. In assenza di un’azione esecutiva o di un evento di messa in mora, potrebbero essere autorizzati introiti in capitale a fini di ricostituzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento citato.
Liquidazione delle esposizioni sottostanti al valore di mercato
|
|
65. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, la decisione …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, la decisione degli investitori di liquidare le esposizioni sottostanti al valore di mercato non dovrebbe essere considerata una liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato. 5.4 Priorità di pagamento non sequenziale (articolo 21, paragrafo 5) Valori di attivazione (trigger) basati sulla performance
|
|
66. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, i valori di attivazione …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, i valori di attivazione (trigger) relativi al deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti possono includere quanto segue: - (a) per quanto riguarda le esposizioni sottostanti per le quali è possibile determinare una perdita attesa regolamentare (EL) a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o di un altro regolamento UE pertinente, le perdite cumulative superiori a una determinata percentuale della perdita attesa regolamentare relativa a un orizzonte temporale annuale sulle esposizioni sottostanti e la durata media ponderata dell’operazione;
- (b) le inadempienze non scadute cumulative che sono superiori a una determinata percentuale della somma dell’importo nominale in essere del segmento detenuto dagli investitori e dei segmenti ad essi subordinati;
- (c) la qualità creditizia media ponderata del portafoglio che scende al di sotto di un determinato livello prestabilito o la concentrazione di esposizioni in categorie ad alto rischio di credito (probabilità di default) che sale al di sopra di un livello prestabilito.
5.5 Clausole di rimborso anticipato/eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo (articolo 21, paragrafo 6) Evento di insolvenza riguardante il gestore
|
|
67. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, un evento di …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402, un evento di insolvenza riguardante il gestore dovrebbe avere entrambe le seguenti conseguenze: - (a) dovrebbe consentire la sostituzione del gestore, per garantire la prosecuzione del servizio;
- (b) dovrebbe attivare la conclusione del periodo rotativo.
5.6 Esperienza del gestore (articolo 21, paragrafo 8) Criteri per determinare l’esperienza del gestore
|
|
68. Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di …
|
Al fine di determinare se un gestore abbia esperienza in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate a norma dell’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbero essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - (a) i membri dell’organo di amministrazione del gestore e gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, dovrebbero avere adeguate conoscenze e abilità in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
- (b) nella determinazione dell’esperienza si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell’esperienza:
- (i) il ruolo e i compiti dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
- (ii) l’esperienza acquisita dai membri dell’organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d’istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;
- (iii) l’intervento dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di gestione delle esposizioni dovrebbe essere appropriato;
- (iv) in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
|
|
69. Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è …
|
Un gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - (a) l’attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili
- o prudenziali ha compreso la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;
- (b) qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), il gestore dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
- (i) almeno due dei membri del suo organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
- (ii) gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di amministrare la gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
- (iii) la funzione di gestione svolta dal soggetto è sostenuta dal gestore di riserva conformemente alla lettera a).
|
|
70. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …
|
Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402. Esposizioni di natura analoga
|
|
71. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, l’interpretazione …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, l’interpretazione dell’espressione «esposizioni di natura analoga» dovrebbe essere conforme all’interpretazione di cui al precedente paragrafo 22. Politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati
|
|
72. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore dovrebbe …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, il gestore dovrebbe essere considerato in possesso di politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - (a) il gestore è un soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell’Unione e i relativi permessi o autorizzazioni regolamentari sono considerati rilevanti ai fini della gestione;
- (b) il gestore è un soggetto non sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale e patrimoniale nell’Unione, ed è fornita una prova dell’esistenza di politiche e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati che comprende anche una prova della conformità con le buone pratiche di mercato e di capacità di segnalazione. Tale prova dovrebbe essere corroborata da un adeguato riesame da parte di terzi, ad esempio un’agenzia di rating del credito o un revisore esterno.
5.7 Mezzi di ricorso e azioni in materia di morosità e inadempienza dei debitori (articolo 21, paragrafo 9) Termini chiari e coerenti Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, le espressioni «indicare in termini chiari e coerenti» e «indicare chiaramente» dovrebbero essere intese nel senso che è necessario utilizzare esattamente gli stessi termini precisi in tutta la documentazione riguardante l’operazione, per facilitare il lavoro degli investitori. 5.8 Risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori (articolo 21, paragrafo 10) Disposizioni chiare che favoriscano la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori
|
|
73. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le disposizioni della …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le disposizioni della documentazione riguardante l’operazione che «favoriscono la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori» dovrebbero comprendere disposizioni relative a tutti i seguenti elementi: - (a) le modalità di convocazione di riunioni o di organizzazione di teleconferenze;
- (b) il periodo di tempo massimo per organizzare una riunione o una teleconferenza;
- (c) il quorum richiesto;
- (d) la soglia minima di voti richiesti ai fini della validità di una decisione, con soglie minime nettamente differenziate per ciascun tipo di decisione;
- (e) se del caso, una sede per le riunioni che dovrebbe essere nell’Unione.
|
|
74. Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora la …
|
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, qualora la giurisdizione applicabile contenga disposizioni statutarie vincolanti che stabiliscono le modalità di risoluzione dei contenziosi tra gli investitori, la documentazione riguardante l’operazione può fare riferimento a tali disposizioni.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|