+Ambito d’applicazione
---+6. I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento …
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Ambito d’applicazione
Ambito d’applicazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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6. I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento …
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I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento autorizzati nell’Unione, che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi («enti») come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE, e alle succursali di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE («succursali di paesi terzi»).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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