+Ambito d’applicazione
---+6. I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento …

Ambito d’applicazione

Ambito d’applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
6. I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento …

I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento autorizzati nell’Unione, che sono filiazioni di gruppi di paesi terzi («enti») come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della direttiva 2013/36/UE, e alle succursali di cui all’articolo 21 ter , paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE («succursali di paesi terzi»).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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