+9. I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell’ambito di …
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9. I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell’ambito di …
I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell’ambito di applicazione stabilito conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034. (2 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE. (3 ) Qualsiasi riferimento ai rischi nei presenti orientamenti dovrebbe includere tutti i rischi ai quali le imprese di investimento sono o possono essere esposte, compresi i rischi per i clienti, i rischi per il mercato, i rischi per l’impresa di investimento e i rischi di liquidità, i rischi operativi, compresi i rischi giuridici e informatici e i rischi reputazionali, i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) e i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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