+Ambito di applicazione
---+8. I presenti orientamenti si applicano ai dispositivi di governance delle imprese di investimento …
---+9. I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell’ambito di …
---+10. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …
---+11. I termini «organo di gestione nella sua funzione di gestione» e «organo di gestione nella sua …
---+12. Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, la funzione …
---+13. Negli Stati membri in cui alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli azionisti …
---+14. Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli …
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Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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8. I presenti orientamenti si applicano ai dispositivi di governance delle imprese di investimento …
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I presenti orientamenti si applicano ai dispositivi di governance delle imprese di investimento a norma della direttiva (UE) 2019/2034, fra cui la loro struttura organizzativa e le rispettive linee di responsabilità così come i processi volti a individuare, gestire, monitorare e segnalare tutti i rischi (3 ) ai quali sono o potrebbero essere esposte, nonché al loro quadro di controllo interno.
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9. I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell’ambito di …
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I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell’ambito di applicazione stabilito conformemente all’articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034. (2 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE. (3 ) Qualsiasi riferimento ai rischi nei presenti orientamenti dovrebbe includere tutti i rischi ai quali le imprese di investimento sono o possono essere esposte, compresi i rischi per i clienti, i rischi per il mercato, i rischi per l’impresa di investimento e i rischi di liquidità, i rischi operativi, compresi i rischi giuridici e informatici e i rischi reputazionali, i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) e i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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10. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …
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Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne sostengono nessuna in particolare. Gli orientamenti non interferiscono con la ripartizione generale delle competenze, in conformità del diritto societario nazionale. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle strutture amministrative impiegate (struttura monistica e/o dualistica e/o strutture di altra natura) negli Stati membri. L’organo di gestione, come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punti 23) e 24), della direttiva (UE) 2019/2034, è da intendersi come avente funzioni di gestione (esecutive) e di supervisione strategica (non esecutive) (4 ).
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11. I termini «organo di gestione nella sua funzione di gestione» e «organo di gestione nella sua …
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I termini «organo di gestione nella sua funzione di gestione» e «organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» sono utilizzati nei presenti orientamenti senza riferimento a una struttura di governance specifica e i riferimenti alla funzione di gestione (esecutiva) o di supervisione strategica (non esecutiva) dovrebbero essere intesi in relazione agli organi o ai membri dell’organo di gestione responsabili di tale funzione, in conformità del diritto nazionale. Nell’attuare i presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il rispettivo diritto societario nazionale e specificare, laddove necessario, a quale organo o membro dell’organo di gestione dovrebbero applicarsi tali funzioni.
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12. Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, la funzione …
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Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, la funzione esecutiva a una persona o a un organo esecutivo interno (ad es. un amministratore delegato, un team di gestione o un comitato esecutivo), le persone che esercitano dette funzioni esecutive e dirigono l’attività dell’ente sulla base di tale delega dovrebbero essere considerate parte della funzione di gestione dell’organo di gestione. Ai fini dei presenti orientamenti, qualunque riferimento all’organo di gestione nella sua funzione di gestione dovrebbe includere anche i membri dell’organo esecutivo o l’amministratore delegato, come definiti nei presenti orientamenti, anche se non sono stati proposti o nominati quali membri formali dell’organo o degli organi di gestione dell’impresa di investimento a norma del diritto nazionale.
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13. Negli Stati membri in cui alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli azionisti …
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Negli Stati membri in cui alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli azionisti, dai membri o dai proprietari dell’impresa di investimento anziché dall’organo di gestione, le imprese di investimento dovrebbero garantire che tali responsabilità e le relative decisioni siano in linea, nei limiti del possibile, con i presenti orientamenti applicabili all’organo di gestione.
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14. Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli …
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Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli chiave di cui ai presenti orientamenti hanno uno scopo puramente pratico e non intendono imporre una nomina per tali incarichi né creare tali posizioni, salvo se previsto dal diritto dell’Unione o nazionale in materia. (4 ) Cfr. inoltre il considerando 27 della direttiva (UE) 2019/2034.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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