+72. Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le …
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72. Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le …
Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le caratteristiche, l’obiettivo e i rischi specifici a queste associati, e garantire che le funzioni di controllo interno siano adeguatamente coinvolte. Tali strutture dovrebbero essere approvate e mantenute soltanto quando il loro obiettivo è stato definito e compreso in modo chiaro e quando l’organo di gestione abbia accertato che tutti i rischi sostanziali, inclusi i rischi reputazionali, siano stati individuati, che tutti i rischi possano essere gestiti in modo efficace e debitamente comunicati, e che venga garantita una sorveglianza efficace. Quanto più complessa e poco chiara è la struttura organizzativa e operativa, tanto più elevati sono i rischi e tanto più intensa dovrebbe essere la sorveglianza della struttura. (17 ) Per ulteriori dettagli sulla valutazione del rischio paese e del rischio associato a singoli prodotti e clienti, le imprese di investimento dovrebbero fare riferimento anche agli orientamenti congiunti sui fattori di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (EBA GL JC/2017/37) attualmente in fase di revisione. (18 ) Cfr. regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/rts-on-the-implementation-of-group-wide-aml/cft-policies-in-third-countries
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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