+6.3 Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti
---+70. Le imprese di investimento dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente …
---+71. In ogni caso, le imprese di investimento non dovrebbero istituire strutture poco chiare o …
---+72. Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le …
---+73. Le imprese di investimento dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di …
---+74. L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o …
---+75. Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme …
---+76. Le imprese di investimento dovrebbero adottare efficaci misure di gestione dei rischi quando …
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6.3 Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti
6.3 Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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70. Le imprese di investimento dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente …
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Le imprese di investimento dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente non trasparenti. Le imprese di investimento dovrebbero tener conto, nel loro processo decisionale, dei risultati della valutazione dei rischi effettuata allo scopo di valutare se tali strutture possano essere utilizzate a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, nonché dei rispettivi controlli e del quadro normativo in vigore (17 ). A tal fine, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto, come minimo: - a. della misura in cui il paese nel quale sarà istituita la struttura rispetta effettivamente le norme dell’UE e internazionali in materia di trasparenza fiscale, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (18 );
- b. della misura in cui la struttura serve un evidente obiettivo economico e lecito;
- c. della misura in cui la struttura potrebbe essere utilizzata per nascondere l’identità del titolare effettivo;
- d. della misura in cui la richiesta del cliente che porta alla possibile istituzione di una struttura sollevi preoccupazioni;
- e. se la struttura possa impedire la sorveglianza appropriata da parte dell’organo di gestione dell’impresa di investimento o la capacità dell’impresa di investimento di gestire il rischio correlato;
- f. se la struttura ponga ostacoli a un’efficace vigilanza da parte delle autorità competenti.
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71. In ogni caso, le imprese di investimento non dovrebbero istituire strutture poco chiare o …
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In ogni caso, le imprese di investimento non dovrebbero istituire strutture poco chiare o inutilmente complesse che non abbiano una chiara motivazione economica o un obiettivo lecito, o strutture che potrebbero far pensare che siano state create per un obiettivo legato a reati finanziari.
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72. Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le …
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Nell’istituzione di tali strutture, l’organo di gestione dovrebbe comprenderne le caratteristiche, l’obiettivo e i rischi specifici a queste associati, e garantire che le funzioni di controllo interno siano adeguatamente coinvolte. Tali strutture dovrebbero essere approvate e mantenute soltanto quando il loro obiettivo è stato definito e compreso in modo chiaro e quando l’organo di gestione abbia accertato che tutti i rischi sostanziali, inclusi i rischi reputazionali, siano stati individuati, che tutti i rischi possano essere gestiti in modo efficace e debitamente comunicati, e che venga garantita una sorveglianza efficace. Quanto più complessa e poco chiara è la struttura organizzativa e operativa, tanto più elevati sono i rischi e tanto più intensa dovrebbe essere la sorveglianza della struttura. (17 ) Per ulteriori dettagli sulla valutazione del rischio paese e del rischio associato a singoli prodotti e clienti, le imprese di investimento dovrebbero fare riferimento anche agli orientamenti congiunti sui fattori di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (EBA GL JC/2017/37) attualmente in fase di revisione. (18 ) Cfr. regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/rts-on-the-implementation-of-group-wide-aml/cft-policies-in-third-countries
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73. Le imprese di investimento dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di …
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Le imprese di investimento dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di giustificarle alle autorità competenti.
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74. L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o …
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L’organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o mitigare i rischi di attività all’interno di tali strutture. Ciò include la garanzia che: - a. l’impresa di investimento disponga di politiche e procedure adeguate e di processi documentati (ad es. limiti applicabili e flussi d’informazione) per la valutazione, la conformità, l’approvazione e la gestione dei rischi di tali attività, tenendo conto delle conseguenze per la struttura organizzativa e operativa del gruppo, del suo profilo di rischio e del relativo rischio reputazionale;
- b. le informazioni relative a tali attività e ai rischi associati siano accessibili da parte dell’impresa madre nell’Unione e dei revisori contabili interni ed esterni e vengano comunicate all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione; e
- c. l’impresa di investimento valuti periodicamente la continua necessità di mantenere tali strutture.
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75. Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme …
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Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme professionali, essere soggette a revisione periodica. Laddove sia istituita una funzione di audit interno, essa dovrebbe effettuare la revisione secondo un metodo basato sul rischio.
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76. Le imprese di investimento dovrebbero adottare efficaci misure di gestione dei rischi quando …
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Le imprese di investimento dovrebbero adottare efficaci misure di gestione dei rischi quando svolgono attività non standard o non trasparenti per i clienti (ad es. assistenza ai clienti per istituire società veicolo in paesi offshore , sviluppo di strutture complesse, finanziamento di transazioni per queste ultime o prestazione di servizi fiduciari) che pongono analoghe sfide di governance interna e creano significativi rischi operativi e reputazionali. In particolare, le imprese di investimento dovrebbero analizzare il motivo per cui un cliente intende istituire una determinata struttura.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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