+127. Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dovrebbero …

127. Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dovrebbero …

Ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dovrebbero mettere in atto meccanismi efficaci e affidabili per consentire al personale delle imprese di investimento di segnalare alle autorità competenti le violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033. I meccanismi dovrebbero includere, come minimo:

  • a. procedure specifiche per la ricezione delle segnalazioni sulle violazioni e per le attività di follow-up , come ad esempio un dipartimento, un’unità o una funzione preposti alle denunce di irregolarità ( whistleblowing );
  • b. un’idonea protezione, come indicato alla sezione 13;
  • c. la protezione dei dati personali sia della persona fisica che segnala la violazione sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD); e
  • d. procedure chiare, come definite alla sezione 12.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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