+180. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze …

180. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze …

Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze, indipendenza e anzianità di servizio in misura sufficiente per mettere in discussione le decisioni che si ripercuotono sull’esposizione al rischio di un’impresa di investimento. Se il responsabile della funzione di gestione dei rischi non è un membro dell’organo di gestione, tenuto conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, le imprese di investimento dovrebbero nominare un responsabile indipendente della funzione di gestione dei rischi che non abbia responsabilità in altre funzioni e che riferisca direttamente all’organo di gestione. Se non è proporzionato nominare una persona che si dedichi soltanto al ruolo di responsabile della funzione di gestione dei rischi, tenendo conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, tale funzione può essere combinata con quella di responsabile della funzione di conformità o può essere esercitata da un’altra persona di grado elevato, a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti. In ogni caso, tale persona dovrebbe avere sufficiente autorità, levatura e indipendenza (ad es. il responsabile dell’ufficio legale).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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