+18.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi
---+179. Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il …
---+180. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze …
---+181. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in …
---+182. Le imprese di investimento dovrebbero istituire processi rafforzati per l’approvazione di …

18.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi

18.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
179. Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il …

Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il compito di fornire informazioni esaurienti e comprensibili sui rischi e di consigliare l’organo di gestione, consentendo a quest’ultimo di comprendere il profilo di rischio complessivo dell’impresa di investimento. Ciò si applica anche al responsabile della funzione di gestione dei rischi di un’impresa di investimento madre con riferimento alla situazione consolidata. Qualora non sia stata istituita una funzione indipendente, i doveri del responsabile della funzione di gestione dei rischi spettano al personale al quale sono affidate le procedure di gestione dei rischi o direttamente ai membri dell’organo di gestione.

180. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze …

Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze, indipendenza e anzianità di servizio in misura sufficiente per mettere in discussione le decisioni che si ripercuotono sull’esposizione al rischio di un’impresa di investimento. Se il responsabile della funzione di gestione dei rischi non è un membro dell’organo di gestione, tenuto conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, le imprese di investimento dovrebbero nominare un responsabile indipendente della funzione di gestione dei rischi che non abbia responsabilità in altre funzioni e che riferisca direttamente all’organo di gestione. Se non è proporzionato nominare una persona che si dedichi soltanto al ruolo di responsabile della funzione di gestione dei rischi, tenendo conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, tale funzione può essere combinata con quella di responsabile della funzione di conformità o può essere esercitata da un’altra persona di grado elevato, a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti. In ogni caso, tale persona dovrebbe avere sufficiente autorità, levatura e indipendenza (ad es. il responsabile dell’ufficio legale).

181. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in …

Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in discussione le decisioni prese dalla dirigenza dell’impresa di investimento e dal relativo organo di gestione, e i motivi delle obiezioni dovrebbero essere formalmente documentati. Se un’impresa di investimento intende concedere al responsabile della funzione di gestione dei rischi il diritto di porre il veto alle decisioni (ad es. una decisione relativa al credito o a un investimento o la definizione di un limite) prese a un livello inferiore rispetto all’organo di gestione, dovrebbe specificare la portata di tale diritto di veto, le procedure di escalation o di appello e le modalità di coinvolgimento dell’organo di gestione.

182. Le imprese di investimento dovrebbero istituire processi rafforzati per l’approvazione di …

Le imprese di investimento dovrebbero istituire processi rafforzati per l’approvazione di decisioni a proposito delle quali il responsabile della funzione di gestione dei rischi ha espresso un parere negativo. Nella sua funzione di supervisione strategica, l’organo di gestione dovrebbe essere in grado di comunicare direttamente con il responsabile della funzione di gestione dei rischi sulle questioni chiave riguardanti i rischi, inclusi gli sviluppi che possono essere non conformi alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio dell’impresa di investimento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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