+Oggetto
---+1. I presenti orientamenti precisano, in conformità dell’articolo 75, paragrafo 3, della direttiva …

Oggetto

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. I presenti orientamenti precisano, in conformità dell’articolo 75, paragrafo 3, della direttiva …

I presenti orientamenti precisano, in conformità dell’articolo 75, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e dell’articolo 34, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, le modalità di attuazione di tali disposizioni per quanto riguarda la raccolta di informazioni concernenti le persone fisiche per ente e per impresa di investimento retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, garantendo la coerenza delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle imprese di investimento alle autorità competenti e da queste ultime all’ABE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/