+1. I presenti orientamenti precisano, in conformità dell’articolo 75, paragrafo 3, della direttiva …
|
1. I presenti orientamenti precisano, in conformità dell’articolo 75, paragrafo 3, della direttiva …
I presenti orientamenti precisano, in conformità dell’articolo 75, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e dell’articolo 34, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, le modalità di attuazione di tali disposizioni per quanto riguarda la raccolta di informazioni concernenti le persone fisiche per ente e per impresa di investimento retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, garantendo la coerenza delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle imprese di investimento alle autorità competenti e da queste ultime all’ABE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|