+Ambito d’applicazione
---+2. I presenti orientamenti si applicano alle informazioni che le autorità competenti dovrebbero …
---+3. Quando si applicano l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del …
---+4. Quando non si applicano l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 7 del …

Ambito d’applicazione

Ambito d’applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
2. I presenti orientamenti si applicano alle informazioni che le autorità competenti dovrebbero …

I presenti orientamenti si applicano alle informazioni che le autorità competenti dovrebbero raccogliere dagli enti e dalle imprese di investimento in merito agli high earner e trasmettere all’ABE ai fini della loro pubblicazione su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione.

3. Quando si applicano l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del …

Quando si applicano l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 o l’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento, i presenti orientamenti si applicano a livello consolidato conformemente ai paragrafi 12 e 15.

4. Quando non si applicano l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 7 del …

Quando non si applicano l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i presenti orientamenti si applicano su base individuale, come stabilito agli articoli da 6 a 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2019/2033.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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