+Definizioni

Definizioni

  • - Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/59/UE e negli orientamenti dell’ABE sulla possibilità di risoluzione hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.
  • - Per le finalità dei presenti orientamenti, i termini «strategie o strumenti di cessione» si riferiscono alla vendita dell’attività d’impresa (tramite operazioni su azioni o su attività) ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2014/59/UE, all’ente-ponte (detto anche « closed bail- in ») ai sensi dell’articolo 40 della direttiva citata e allo strumento di separazione delle attività ai sensi dell’articolo 42 della direttiva citata.

(4 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/