+124. Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del …

124. Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del …

Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del portafoglio bancario, comprese le attività, le passività, gli strumenti derivati e altre voci fuori bilancio come gli impegni di prestito, indipendentemente dal loro trattamento contabile.

(8 ) Il differenziale creditizio idiosincratico rispecchia il rischio di credito specifico associato alla qualità del credito del singolo mutuatario (che rifletterà anche le valutazioni dei rischi derivanti dal settore e dall’ubicazione geografica del mutuatario) e le specificità dello strumento di credito (ad esempio, se un’obbligazione o uno strumento derivato).

(9 ) Ad esempio, il rendimento aggiuntivo che uno strumento di debito emesso da un’entità con rating AA deve produrre rispetto a un’alternativa priva di rischio. Qualsiasi potenziale esclusione di strumenti dal perimetro rilevante dovrebbe essere effettuata in caso di assenza di sensibilità al rischio di differenziali creditizi e dovrebbe essere adeguatamente documentata e giustificata. In ogni caso, gli enti non dovrebbero escludere le attività contabilizzate al valore equo ( fair value) .

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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