+124. Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del …
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124. Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del …
Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del portafoglio bancario, comprese le attività, le passività, gli strumenti derivati e altre voci fuori bilancio come gli impegni di prestito, indipendentemente dal loro trattamento contabile. (8 ) Il differenziale creditizio idiosincratico rispecchia il rischio di credito specifico associato alla qualità del credito del singolo mutuatario (che rifletterà anche le valutazioni dei rischi derivanti dal settore e dall’ubicazione geografica del mutuatario) e le specificità dello strumento di credito (ad esempio, se un’obbligazione o uno strumento derivato). (9 ) Ad esempio, il rendimento aggiuntivo che uno strumento di debito emesso da un’entità con rating AA deve produrre rispetto a un’alternativa priva di rischio. Qualsiasi potenziale esclusione di strumenti dal perimetro rilevante dovrebbe essere effettuata in caso di assenza di sensibilità al rischio di differenziali creditizi e dovrebbe essere adeguatamente documentata e giustificata. In ogni caso, gli enti non dovrebbero escludere le attività contabilizzate al valore equo ( fair value) .
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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