+4.5 Identificazione e valutazione del CSRBB
---+120. Il CSRBB rileva una combinazione di due elementi: (a) le variazioni del «differenziale …
---+121. Il CSRBB non include l’effetto delle variazioni della qualità del credito durante il periodo …
---+122. Il CSRBB esclude le esposizioni deteriorate.
---+123. Nel valutare le variazioni del premio per il rischio di credito e dei movimenti del premio per …
---+124. Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del …
---+125. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12, le piccole operazioni attinenti al portafoglio di …
---+126. La strategia dell’ente in materia di CSRBB, compresa la propensione al CSRBB, dovrebbe …
---+127. La propensione al rischio dell’ente per il CSRBB dovrebbe essere espressa in termini di …
---+128. Gli enti dovrebbero assicurarsi che siano state stabilite procedure per identificare, misurare …
---+129. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance …
---+130. Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e …
---+131. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero, in particolare, essere responsabili per …
---+132. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali incarichi …
---+Politiche e processi dei rischi
------+133. L’organo di gestione dovrebbe, sulla base della propria strategia generale sul CSRBB, adottare …
------+134. Le politiche dovrebbero essere ben argomentate, robuste e documentate e trattare tutte le …
------+135. Per garantire che le politiche e le procedure di gestione del CSRBB dell’ente rimangano …
------+136. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero garantire che le attività di analisi e di …
---+Controlli interni
------+137. Per quanto riguarda le politiche e le procedure di controllo del CSRBB, gli enti dovrebbero …
------+138. Gli enti dovrebbero regolarmente sottoporre i propri processi di identificazione, misurazione …
---+Sistemi informatici e qualità dei dati per il CSRBB
------+139. I sistemi e le applicazioni informatici utilizzati dall’ente per svolgere, elaborare e …
------+140. Il sistema IT dovrebbe essere in grado di registrare le caratteristiche di differenziali …
------+141. I sistemi impiegati per misurare il CSRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le …
------+142. Gli indicatori di rischio dovrebbero essere basati su dati di mercato e dati interni …
------+143. Per garantire l’elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che …
---+Reportistica interna
------+144. I sistemi di reportistica interna dell’ente sui rischi dovrebbero fornire informazioni …
------+145. La reportistica interna dovrebbe essere consegnata all’organo di gestione o ai suoi delegati e …
------+146. I rapporti sul CSRBB dovrebbero fornire informazioni aggregate, nonché dettagli di supporto …
------+147. I rapporti sul CSRBB dovrebbero, su base regolare, includere i risultati delle revisioni e …
------+148. Mentre la tipologia dei rapporti predisposti per l’organo di gestione o per i suoi delegati …
------+149. Sulla base di tali rapporti, l’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero essere in grado …
------+150. Il sistema di misurazione interno dovrebbe generare reportistiche in un formato che consenta …
---+Governance del modello
------+151. Gli enti dovrebbero garantire che la convalida dei metodi di misurazione del CSRBB - che …

4.5 Identificazione e valutazione del CSRBB

4.5.1 Perimetro del CSRBB

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
120. Il CSRBB rileva una combinazione di due elementi: (a) le variazioni del «differenziale …

Il CSRBB rileva una combinazione di due elementi:

  • (a) le variazioni del «differenziale creditizio di mercato» o «prezzo di mercato del rischio di credito»” (distinto dal differenziale creditizio idiosincratico), (8 ) che rappresenta il premio per il rischio di credito richiesto dagli operatori di mercato per una determinata qualità del credito; (9 )
  • (b) Le variazioni del «differenziale di liquidità del mercato», che rappresenta il premio di liquidità che stimola la propensione del mercato per gli investimenti e la presenza di acquirenti e venditori disponibili.
121. Il CSRBB non include l’effetto delle variazioni della qualità del credito durante il periodo …

Il CSRBB non include l’effetto delle variazioni della qualità del credito durante il periodo di osservazione (ad esempio, il declassamento/l’aumento della categoria di rating di una specifica controparte o di uno specifico strumento, considerato come rischio di migrazione). In particolare, il deterioramento della qualità del credito di un ente non dovrebbe avere alcun impatto positivo sulla misura del rischio di differenziale creditizio. Nel valutare il CSRBB, gli enti dovrebbero evitare qualsiasi sovrapposizione con il quadro di gestione del rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

122. Il CSRBB esclude le esposizioni deteriorate.

Il CSRBB esclude le esposizioni deteriorate.

123. Nel valutare le variazioni del premio per il rischio di credito e dei movimenti del premio per …

Nel valutare le variazioni del premio per il rischio di credito e dei movimenti del premio per la liquidità, gli enti possono considerare le dimensioni specifiche delle valute (ad esempio, EUR, USD, ecc.) come una dimensione rilevante per il differenziale creditizio e il differenziale di liquidità di mercato.

124. Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del …

Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del portafoglio bancario, comprese le attività, le passività, gli strumenti derivati e altre voci fuori bilancio come gli impegni di prestito, indipendentemente dal loro trattamento contabile.

(8 ) Il differenziale creditizio idiosincratico rispecchia il rischio di credito specifico associato alla qualità del credito del singolo mutuatario (che rifletterà anche le valutazioni dei rischi derivanti dal settore e dall’ubicazione geografica del mutuatario) e le specificità dello strumento di credito (ad esempio, se un’obbligazione o uno strumento derivato).

(9 ) Ad esempio, il rendimento aggiuntivo che uno strumento di debito emesso da un’entità con rating AA deve produrre rispetto a un’alternativa priva di rischio. Qualsiasi potenziale esclusione di strumenti dal perimetro rilevante dovrebbe essere effettuata in caso di assenza di sensibilità al rischio di differenziali creditizi e dovrebbe essere adeguatamente documentata e giustificata. In ogni caso, gli enti non dovrebbero escludere le attività contabilizzate al valore equo ( fair value) .

125. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12, le piccole operazioni attinenti al portafoglio di …

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12, le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, come definite dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere incluse a meno che il loro rischio di differenziali creditizi non sia rilevato in un’altra misura di rischio.

4.5.2 Governance e strategia per il CSRBB

126. La strategia dell’ente in materia di CSRBB, compresa la propensione al CSRBB, dovrebbe …

La strategia dell’ente in materia di CSRBB, compresa la propensione al CSRBB, dovrebbe rientrare nella strategia generale, in particolare gli obiettivi strategici e gli obiettivi di rischio, che l’organo di gestione deve approvare, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, della direttiva 2013/36/UE.

127. La propensione al rischio dell’ente per il CSRBB dovrebbe essere espressa in termini di …

La propensione al rischio dell’ente per il CSRBB dovrebbe essere espressa in termini di impatto della fluttuazione dei differenziali creditizi sulle diverse misure del CSRBB. Gli enti esposti in modo significativo al CSRBB dovrebbero tenerne conto in modo appropriato all’interno della loro propensione al rischio.

128. Gli enti dovrebbero assicurarsi che siano state stabilite procedure per identificare, misurare …

Gli enti dovrebbero assicurarsi che siano state stabilite procedure per identificare, misurare e monitorare il CSRBB quando propongono nuovi prodotti o attività. Dovrebbe essere assicurato che le caratteristiche del CSRBB di questi nuovi prodotti e attività siano ben comprese.

129. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance …

Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance interna per la gestione del CSRBB siano coerenti e ben integrati su base consolidata e sub-consolidata.

4.5.3 Quadro di valutazione del rischio CSRBBB e responsabilità

130. Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e …

Nell’ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e 88 della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue in relazione al CSRBB:

  • (a) che il proprio organo di gestione abbia la responsabilità finale della vigilanza del quadro di gestione del CSRBB, del quadro della propensione al rischio dell’ente per coprire adeguatamente i rischi. L’organo di gestione può, tuttavia, delegare il monitoraggio e la gestione del CSRBB all’alta dirigenza, a esperti o a un comitato di gestione delle attività e delle passività alle condizioni ulteriormente specificate nel paragrafo 132;
  • (b) di disporre di un quadro di gestione del CSRBB in cui siano contemplate chiare linee di responsabilità e che preveda politiche, processi e controlli interni che includano regolari revisioni e valutazioni indipendenti circa l’efficacia del quadro;
  • (c) che i dispositivi, i processi e i meccanismi utilizzati per la valutazione del CSRBB siano completi e proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nel modello di business e nelle attività dell’ente.
131. L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero, in particolare, essere responsabili per …

L’organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero, in particolare, essere responsabili per quanto riguarda:

  • (a) La comprensione della natura e del livello di esposizione al CSRBB. L’organo di gestione dovrebbe far sì che vi siano chiare indicazioni sulla propensione al rischio per il CSRBB rispetto alle strategie aziendali dell’ente;
  • (b) La definizione di azioni appropriate per valutare il CSRBB coerentemente con le strategie e le politiche approvate. A tale riguardo, l’organo di gestione o i suoi delegati sono responsabili della definizione di quanto segue:
  • i. sistemi e norme per monitorare il CSRBB, valutare le posizioni e misurarne il rendimento, comprese le procedure per l’aggiornamento degli scenari di shock, parametri e scenari di stress e le principali ipotesi alla base dell’analisi del CSRBB dell’ente;
  • ii. un processo completo di reporting e revisione del CSRBB;
  • iii. efficaci controlli interni e sistemi informativi di gestione;
  • (c) approvazione di importanti iniziative di assunzione del rischio CSRBB prima dell’attuazione. Le posizioni relative ai trasferimenti di rischio interni tra le attività diverse dalla negoziazione e quelle di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentate;
  • (d) la supervisione sull’approvazione, sull’attuazione e sulla revisione delle politiche e delle procedure concernenti la gestione del CSRBB. Il livello e le variazioni dell’esposizione al CSRBB dell’ente dovrebbero essere comunicati regolarmente all’organo di gestione;
  • (e) La garanzia che la convalida dei metodi di misurazione del CSRBB e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall’organo di gestione o dai suoi delegati;
  • (f) La comprensione e la valutazione dell’operato dei propri delegati rispetto all’attività di monitoraggio e controllo del CSRBB, in coerenza con le politiche approvate dall’organo di gestione, sulla base di revisioni periodiche di informazioni tempestive e sufficientemente dettagliate;
  • (g) La comprensione di quali siano le implicazioni delle scelte strategiche dell’ente sul CSRBB e dei loro potenziali collegamenti con i rischi di mercato, di liquidità, di credito e operativi, pur non essendo necessario che tutti i membri dell’organo di gestione siano esperti del settore. Alcuni membri dovrebbero disporre di conoscenze tecniche sufficienti per sollevare dubbi e interrogativi sui report presentati all’organo di gestione. L’ente dovrebbe assegnare ai membri dell’organo di gestione la responsabilità di assicurare che l’alta dirigenza sia dotata di competenze per comprendere il CSRBB e che alla gestione dello stesso siano destinate le risorse adeguate.
132. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali incarichi …

Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali incarichi assegnati da parte dell’organo che gestisce il monitoraggio o la valutazione del CSRBB, prevedendo – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo –quanto segue:

  • (a) le persone o i comitati ai quali sono delegati compiti dell’organo di gestione al fine di approntare politiche e pratiche del CSRBB, quali alti dirigenti, esperti o un comitato di gestione dell’attivo e del passivo (ALCO), dovrebbero essere identificati e avere obiettivi definiti in modo chiaro dall’organo di gestione;
  • (b) l’organo di gestione dovrebbe far sì che vi sia un’adeguata ripartizione delle responsabilità nel processo di gestione del rischio. Le funzioni di identificazione, valutazione, monitoraggio e controllo del CSRBB dovrebbero avere responsabilità definite in modo chiaro, dovrebbero essere indipendenti dalle funzioni di assunzione del rischio in materia di CSRBB e dovrebbero segnalare le esposizioni al CSRBB direttamente all’organo di gestione o ai suoi delegati;
  • (c) l’ente dovrebbe far sì che i delegati dell’organo di gestione dispongano di chiare linee di autorità sulle unità responsabili dell’assunzione del rischio in materia di CSRBB. Il canale di comunicazione per trasmettere le direttive dei delegati a queste unità dovrebbe essere chiaro;
  • (d) l’organo di gestione dovrebbe stabilire che la struttura dell’ente consenta ai suoi delegati di adempiere alle proprie responsabilità e agevoli un processo decisionale e di governance efficace. A questo proposito, un ALCO (o un organo equivalente) dovrebbe riunirsi regolarmente e comporsi di tutti i dipartimenti principali interessati dal CSRBB. L’organo di gestione dovrebbe promuovere la discussione sul processo di gestione del CSRBB, sia tra i suoi membri e i suoi delegati sia tra i suoi delegati e altri soggetti all’interno dell’ente. L’organo di gestione dovrebbe inoltre garantire che una regolare comunicazione tra le unità che si occupano di gestione del rischio e di pianificazione strategica favorisca il monitoraggio del rischio derivante dalle attività future.

4.5.4 Politiche, processi e controlli dei rischi per il CSRBB

Politiche e processi dei rischi

Politiche e processi dei rischi

Controlli interni

Controlli interni

Sistemi informatici e qualità dei dati per il CSRBB

Sistemi informatici e qualità dei dati per il CSRBB

Reportistica interna

Reportistica interna

Governance del modello

Governance del modello

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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