+15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
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15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 14, lettere (a), (d) ed (e), se la soluzione utilizza uno dei seguenti elementi: - a) regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 che soddisfano i requisiti relativi a livelli di garanzia «significativi»
- o «elevati» ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento;
- b) servizi fiduciari qualificati pertinenti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE)
- n. 910/2014, in particolare il capo III, sezione 3 e l’articolo 24, paragrafo 1, comma 2, lettera b), di tale regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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