+15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …

15. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 14, lettere (a), (d) ed (e), se la soluzione utilizza uno dei seguenti elementi:

  • a) regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 che soddisfano i requisiti relativi a livelli di garanzia «significativi»
  • o «elevati» ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento;
  • b) servizi fiduciari qualificati pertinenti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE)
  • n. 910/2014, in particolare il capo III, sezione 3 e l’articolo 24, paragrafo 1, comma 2, lettera b), di tale regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/