+46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …

46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …

Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure quali funzioni e attività di onboarding a distanza del cliente saranno svolte o eseguite dall’ente creditizio o istituto finanziario, quali da terzi o da un altro prestatore di servizi esterno.

4.5.1 Ricorso a terzi in conformità del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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