+46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …
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46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …
Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure quali funzioni e attività di onboarding a distanza del cliente saranno svolte o eseguite dall’ente creditizio o istituto finanziario, quali da terzi o da un altro prestatore di servizi esterno. 4.5.1 Ricorso a terzi in conformità del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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