+4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione
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4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione

4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …

Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure quali funzioni e attività di onboarding a distanza del cliente saranno svolte o eseguite dall’ente creditizio o istituto finanziario, quali da terzi o da un altro prestatore di servizi esterno.

4.5.1 Ricorso a terzi in conformità del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849

47. Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio ( ), in particolare i …

Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio (8 ), in particolare i paragrafi 2.20, 2.21 e dal 4.32 al 4.37 di tali orientamenti, essi dovrebbero applicare i seguenti criteri:

  • a) adottare le misure necessarie per accertarsi che i processi e le procedure attuati dal terzo per l’adeguata verifica della clientela ai fini dell’onboarding a distanza del cliente, nonché le informazioni e i dati raccolti in questo contesto, siano sufficienti e coerenti con i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti;
  • b) assicurare la continuità dei rapporti d’affari tra l’acquirente e l’ente creditizio o istituto finanziario per proteggersi da eventi che potrebbero rivelare carenze nel processo di onboarding a distanza del cliente svolto dal terzo.

4.5.2 Esternalizzazione dell’adeguata verifica della clientela

48. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo …

Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo di onboarding a distanza del cliente a un prestatore di servizi esterno, come menzionato nell’articolo 29 della direttiva (UE) 2015/849, essi dovrebbero applicare, oltre ai paragrafi 2.20, 2.21 e dal 4.32 al 4.37 degli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio e, se del caso, oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione (9 ), prima e durante il rapporto d’affari con il prestatore di servizi esterno, le seguenti misure, la cui portata dovrebbe essere adattata in funzione del rischio:

  • a) assicurare che il prestatore di servizi esterno attui efficacemente e rispetti le politiche e le procedure di onboarding a distanza del cliente dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, in conformità dell’accordo di esternalizzazione. Tale risultato dovrebbe essere conseguito mediante segnalazioni periodiche, monitoraggio continuo, visite in loco o verifiche a campione;
  • b) effettuare valutazioni per assicurare che il prestatore di servizi esterno sia sufficientemente attrezzato e capace di eseguire il processo di onboarding a distanza

(8 ) EBA/GL/2021/02.

(9 ) Orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione.docx (europa.eu). del cliente. Le valutazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la formazione del personale, l’idoneità tecnologica e la governance dei dati presso il prestatore di servizi esterno;

  • c) assicurare che il prestatore di servizi esterno informi gli enti creditizi e gli istituti finanziari di qualsiasi proposta di modifica del processo di onboarding a distanza del cliente o di qualsiasi modifica apportata alla soluzione fornita dal prestatore di servizi esterno.
49. Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo …

Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo, fotografie, video e documenti, durante il processo di onboarding a distanza, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che:

  • a) siano raccolti e conservati solo i dati necessari del cliente, per un periodo di conservazione chiaramente definito;
  • b) l’accesso ai dati sia strettamente limitato e registrato;
  • c) siano attuate misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione dei dati conservati.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/