+4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione
---+46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …
---+47. Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio ( ), in particolare i …
---+48. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo …
---+49. Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo …
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4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione
4.5 Ricorso a terzi ed esternalizzazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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46. Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero …
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Oltre ai punti di cui al paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche e procedure quali funzioni e attività di onboarding a distanza del cliente saranno svolte o eseguite dall’ente creditizio o istituto finanziario, quali da terzi o da un altro prestatore di servizi esterno. 4.5.1 Ricorso a terzi in conformità del capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849
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47. Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio ( ), in particolare i …
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Oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio (8 ), in particolare i paragrafi 2.20, 2.21 e dal 4.32 al 4.37 di tali orientamenti, essi dovrebbero applicare i seguenti criteri: - a) adottare le misure necessarie per accertarsi che i processi e le procedure attuati dal terzo per l’adeguata verifica della clientela ai fini dell’onboarding a distanza del cliente, nonché le informazioni e i dati raccolti in questo contesto, siano sufficienti e coerenti con i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti;
- b) assicurare la continuità dei rapporti d’affari tra l’acquirente e l’ente creditizio o istituto finanziario per proteggersi da eventi che potrebbero rivelare carenze nel processo di onboarding a distanza del cliente svolto dal terzo.
4.5.2 Esternalizzazione dell’adeguata verifica della clientela
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48. Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo …
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Se gli enti creditizi e gli istituti finanziari esternalizzano in tutto o in parte il processo di onboarding a distanza del cliente a un prestatore di servizi esterno, come menzionato nell’articolo 29 della direttiva (UE) 2015/849, essi dovrebbero applicare, oltre ai paragrafi 2.20, 2.21 e dal 4.32 al 4.37 degli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio e, se del caso, oltre agli orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione (9 ), prima e durante il rapporto d’affari con il prestatore di servizi esterno, le seguenti misure, la cui portata dovrebbe essere adattata in funzione del rischio: - a) assicurare che il prestatore di servizi esterno attui efficacemente e rispetti le politiche e le procedure di onboarding a distanza del cliente dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, in conformità dell’accordo di esternalizzazione. Tale risultato dovrebbe essere conseguito mediante segnalazioni periodiche, monitoraggio continuo, visite in loco o verifiche a campione;
- b) effettuare valutazioni per assicurare che il prestatore di servizi esterno sia sufficientemente attrezzato e capace di eseguire il processo di onboarding a distanza
(8 ) EBA/GL/2021/02. (9 ) Orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione.docx (europa.eu). del cliente. Le valutazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la formazione del personale, l’idoneità tecnologica e la governance dei dati presso il prestatore di servizi esterno; - c) assicurare che il prestatore di servizi esterno informi gli enti creditizi e gli istituti finanziari di qualsiasi proposta di modifica del processo di onboarding a distanza del cliente o di qualsiasi modifica apportata alla soluzione fornita dal prestatore di servizi esterno.
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49. Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo …
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Qualora il prestatore di servizi esterno conservi i dati dei clienti, compresi, ma non solo, fotografie, video e documenti, durante il processo di onboarding a distanza, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: - a) siano raccolti e conservati solo i dati necessari del cliente, per un periodo di conservazione chiaramente definito;
- b) l’accesso ai dati sia strettamente limitato e registrato;
- c) siano attuate misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione dei dati conservati.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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