+24. L’orientamento 9.3 è sostituito dal seguente: «9.3. Le banche dovrebbero considerare i fattori …
|
24. L’orientamento 9.3 è sostituito dal seguente: «9.3. Le banche dovrebbero considerare i fattori …
L’orientamento 9.3 è sostituito dal seguente: «9.3. Le banche dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Le banche che prestano servizi di gestione patrimoniale dovrebbero fare riferimento anche all’orientamento settoriale 12, quelle che prestano servizi di disposizione di ordine di pagamento o servizi di informazione sui conti dovrebbero fare riferimento anche all’orientamento settoriale 18 e quelle che prestano servizi di cripto-attività dovrebbero fare riferimento all’orientamento settoriale 21.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|