+Obblighi di notifica
---+3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web delle AEV in …
---+4. Le notifiche saranno pubblicate sui siti web di ciascuna AEV, in linea con l’articolo 16 …
---+5. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a notificare la conformità ai presenti …
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Obblighi di notifica
Obblighi di notifica
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web delle AEV in …
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Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web delle AEV in tutte le lingue ufficiali dell’UE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, di ciascuno dei regolamenti a cui si fa riferimento nel paragrafo 1 dei presenti orientamenti, le autorità competenti devono notificare all’ABE, all’EIOPA o all’ESMA, a seconda dei casi, se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti o, in caso contrario, le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute non conformi dalle AEV. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sui siti web di ciascuna delle AEV con il riferimento «EBA/GL/2024/16» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Qualsiasi modifica dello stato di conformità deve essere comunicata alla rispettiva AEV.
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4. Le notifiche saranno pubblicate sui siti web di ciascuna AEV, in linea con l’articolo 16 …
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Le notifiche saranno pubblicate sui siti web di ciascuna AEV, in linea con l’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV.
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5. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a notificare la conformità ai presenti …
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I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a notificare la conformità ai presenti orientamenti. (1 ) ABE – Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). EIOPA – Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48). ESMA – Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione - n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(2 ) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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