+3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web delle AEV in …

3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web delle AEV in …

Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web delle AEV in tutte le lingue ufficiali dell’UE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, di ciascuno dei regolamenti a cui si fa riferimento nel paragrafo 1 dei presenti orientamenti, le autorità competenti devono notificare all’ABE, all’EIOPA o all’ESMA, a seconda dei casi, se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti o, in caso contrario, le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute non conformi dalle AEV. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sui siti web di ciascuna delle AEV con il riferimento «EBA/GL/2024/16» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Qualsiasi modifica dello stato di conformità deve essere comunicata alla rispettiva AEV.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/