+61. Nell’effettuare il riesame annuale delle esenzioni applicate per l’attuazione della vigilanza …
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61. Nell’effettuare il riesame annuale delle esenzioni applicate per l’attuazione della vigilanza …
Nell’effettuare il riesame annuale delle esenzioni applicate per l’attuazione della vigilanza supplementare e la verifica degli indicatori quantitativi di cui all’articolo 3 della direttiva 2002/87/CE nonché delle valutazioni basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2002/87/CE, le autorità competenti dovrebbero procedere come segue: - a) ai fini dello svolgimento del riesame e della verifica, le autorità competenti dovrebbero agire in conformità con un piano di vigilanza da concordare con sufficiente anticipo;
- b) ilcoordinatore dovrebbe guidare il riesame e la procedura, organizzando le riunioni necessarie per adempiere al mandato;
- c) il coordinatore dovrebbe valutare le risorse ritenute necessarie, dandone comunicazione alle autorità competenti interessate. L’allocazione di tali risorse dovrebbe essere curata dal coordinatore e dalle altre autorità competenti interessate alla luce della valutazione di cui sopra;
- d) se il riesame e la verifica indicano che è opportuno apportare modifiche alle esenzioni, agli indicatori quantitativi e alle valutazioni basate sul rischio, le autorità competenti dovrebbero applicare la procedura di cui al paragrafo 60, al fine di raggiungere un accordo su tali modifiche.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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