+Articolo 2 3

Articolo 2 3

3.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

gestori di fondi di investimento alternativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE;

b)

imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/138/UE;

c)

enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di 15 aderenti in totale;

d)

persone fisiche o giuridiche esentate a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2014/65/UE;

e)

intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono microimprese o piccole o medie imprese;

f)

uffici dei conti correnti postali di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punto 3), della direttiva 2013/36/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito