+Articolo 2 3
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Articolo 2 3
3. Il presente regolamento non si applica a:
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a)
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gestori di fondi di investimento alternativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE;
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b)
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imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/138/UE;
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c)
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enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di 15 aderenti in totale;
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d)
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persone fisiche o giuridiche esentate a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2014/65/UE;
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e)
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intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono microimprese o piccole o medie imprese;
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f)
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uffici dei conti correnti postali di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punto 3), della direttiva 2013/36/UE.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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