+Articolo 2 Ambito di applicazione
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Articolo 2 Ambito di applicazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 2 1

1.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, il presente regolamento si applica alle entità seguenti:

a)

enti creditizi;

b)

istituti di pagamento, compresi gli istituti di pagamento esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

c)

prestatori di servizi di informazione sui conti;

d)

istituti di moneta elettronica, compresi gli istituti di moneta elettronica esentati a norma della direttiva 2009/110/CE;

e)

imprese di investimento;

f)

fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i mercati delle cripto-attività e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e delle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (regolamento sui mercati delle cripto-attività) ed emittenti di token collegati ad attività;

g)

depositari centrali di titoli;

h)

controparti centrali;

i)

sedi di negoziazione;

j)

repertori di dati sulle negoziazioni;

k)

gestori di fondi di investimento alternativi;

l)

società di gestione;

m)

fornitori di servizi di comunicazione dati;

n)

imprese di assicurazione e di riassicurazione;

o)

intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio;

p)

enti pensionistici aziendali o professionali;

q)

agenzie di rating del credito;

r)

amministratori di indici di riferimento critici;

s)

fornitori di servizi di crowdfunding;

t)

repertori di dati sulle cartolarizzazioni;

u)

fornitori terzi di servizi TIC.

Articolo 2 2

2.   Ai fini del presente regolamento le entità di cui al paragrafo 1 lettere da a) a t) sono definite collettivamente «entità finanziarie».

Articolo 2 3

3.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

gestori di fondi di investimento alternativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE;

b)

imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/138/UE;

c)

enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di 15 aderenti in totale;

d)

persone fisiche o giuridiche esentate a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2014/65/UE;

e)

intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono microimprese o piccole o medie imprese;

f)

uffici dei conti correnti postali di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punto 3), della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2 4

4.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE che sono situati nei rispettivi territori. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, e in occasione di ogni successiva modifica, ne informa la Commissione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico sul suo sito web o attraverso altri canali facilmente accessibili.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito