+Articolo 2 Ambito di applicazione
---+Articolo 2 1
---+Articolo 2 2
---+Articolo 2 3
---+Articolo 2 4
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Articolo 2 Ambito di applicazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 2 1
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1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, il presente regolamento si applica alle entità seguenti:
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b)
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istituti di pagamento, compresi gli istituti di pagamento esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366;
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c)
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prestatori di servizi di informazione sui conti;
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d)
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istituti di moneta elettronica, compresi gli istituti di moneta elettronica esentati a norma della direttiva 2009/110/CE;
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e)
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imprese di investimento;
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f)
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fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i mercati delle cripto-attività e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e delle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (regolamento sui mercati delle cripto-attività) ed emittenti di token collegati ad attività;
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g)
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depositari centrali di titoli;
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j)
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repertori di dati sulle negoziazioni;
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k)
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gestori di fondi di investimento alternativi;
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m)
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fornitori di servizi di comunicazione dati;
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n)
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imprese di assicurazione e di riassicurazione;
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o)
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intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio;
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p)
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enti pensionistici aziendali o professionali;
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q)
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agenzie di rating del credito;
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r)
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amministratori di indici di riferimento critici;
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s)
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fornitori di servizi di crowdfunding;
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t)
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repertori di dati sulle cartolarizzazioni;
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u)
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fornitori terzi di servizi TIC.
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Articolo 2 2
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2. Ai fini del presente regolamento le entità di cui al paragrafo 1 lettere da a) a t) sono definite collettivamente «entità finanziarie».
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Articolo 2 3
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3. Il presente regolamento non si applica a:
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a)
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gestori di fondi di investimento alternativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE;
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b)
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imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/138/UE;
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c)
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enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di 15 aderenti in totale;
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d)
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persone fisiche o giuridiche esentate a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2014/65/UE;
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e)
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intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono microimprese o piccole o medie imprese;
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f)
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uffici dei conti correnti postali di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punto 3), della direttiva 2013/36/UE.
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Articolo 2 4
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4. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE che sono situati nei rispettivi territori. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, e in occasione di ogni successiva modifica, ne informa la Commissione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico sul suo sito web o attraverso altri canali facilmente accessibili.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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