1. Fatti salvi il contributo tecnico, la consulenza o i rimedi e il successivo seguito dato che possono essere forniti, ove applicabile, conformemente al diritto nazionale, dai CSIRT ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, l’autorità competente, dopo aver ricevuto la notifica iniziale e ciascuna delle relazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 4, ne accusa ricevuta e può, ove fattibile, fornire tempestivamente all’entità finanziaria riscontri pertinenti e proporzionali o orientamenti di alto livello, in particolare rendendo disponibili le informazioni e i dati pertinenti anonimizzati su minacce analoghe, e può discutere rimedi applicati a livello di entità finanziaria e metodi per ridurre al minimo e attenuare gli effetti avversi nel settore finanziario. Fatti salvi i riscontri ricevuti dalle autorità di vigilanza, le entità finanziarie restano pienamente responsabili del trattamento e delle conseguenze degli incidenti connessi alle TIC segnalati a norma dell’articolo 19, paragrafo 1.