+Articolo 22 Riscontri forniti dalle autorità di vigilanza
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Articolo 22 Riscontri forniti dalle autorità di vigilanza
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 22 1
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1. Fatti salvi il contributo tecnico, la consulenza o i rimedi e il successivo seguito dato che possono essere forniti, ove applicabile, conformemente al diritto nazionale, dai CSIRT ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, l’autorità competente, dopo aver ricevuto la notifica iniziale e ciascuna delle relazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 4, ne accusa ricevuta e può, ove fattibile, fornire tempestivamente all’entità finanziaria riscontri pertinenti e proporzionali o orientamenti di alto livello, in particolare rendendo disponibili le informazioni e i dati pertinenti anonimizzati su minacce analoghe, e può discutere rimedi applicati a livello di entità finanziaria e metodi per ridurre al minimo e attenuare gli effetti avversi nel settore finanziario. Fatti salvi i riscontri ricevuti dalle autorità di vigilanza, le entità finanziarie restano pienamente responsabili del trattamento e delle conseguenze degli incidenti connessi alle TIC segnalati a norma dell’articolo 19, paragrafo 1.
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Articolo 22 2
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2. Le AEV, tramite il comitato congiunto, riferiscono con frequenza annuale, sulla base di dati anonimizzati e aggregati, in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC, i cui dettagli sono forniti dalle autorità competenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, indicando almeno il numero degli incidenti gravi connessi alle TIC, la natura, l’impatto sulle operazioni delle entità finanziarie o dei clienti, i costi sostenuti e le azioni di riparazione adottate.
Le AEV emanano segnalazioni di allerta e redigono statistiche di alto livello a supporto delle valutazioni della vulnerabilità e delle minacce connesse alle TIC.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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