2. Le AEV, tramite il comitato congiunto, riferiscono con frequenza annuale, sulla base di dati anonimizzati e aggregati, in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC, i cui dettagli sono forniti dalle autorità competenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, indicando almeno il numero degli incidenti gravi connessi alle TIC, la natura, l’impatto sulle operazioni delle entità finanziarie o dei clienti, i costi sostenuti e le azioni di riparazione adottate.
Le AEV emanano segnalazioni di allerta e redigono statistiche di alto livello a supporto delle valutazioni della vulnerabilità e delle minacce connesse alle TIC.