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+Articolo 26 10 |
Articolo 26 1010. In assenza di una designazione a norma del paragrafo 9 del presente articolo e fatto salvo il potere di identificare le entità finanziarie tenute a svolgere TLPT, un’autorità competente può delegare l’esercizio di alcuni o di tutti i compiti di cui al presente articolo e all’articolo 27 a un’altra autorità nazionale nel settore finanziario. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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