+Articolo 26 10

Articolo 26 10

10.   In assenza di una designazione a norma del paragrafo 9 del presente articolo e fatto salvo il potere di identificare le entità finanziarie tenute a svolgere TLPT, un’autorità competente può delegare l’esercizio di alcuni o di tutti i compiti di cui al presente articolo e all’articolo 27 a un’altra autorità nazionale nel settore finanziario.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito