8. Il meccanismo di designazione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica:
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i)
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alle entità finanziarie che forniscono servizi TIC ad altre entità finanziarie;
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ii)
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ai fornitori terzi di servizi TIC che sono soggetti a quadri di sorveglianza istituiti a supporto dei compiti di cui all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
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iii)
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ai fornitori intragruppo di servizi TIC;
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iv)
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ai fornitori terzi di servizi TIC che prestano servizi TIC unicamente in uno Stato membro a entità finanziarie attive solo in tale Stato membro.
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