+Articolo 31 8

Articolo 31 8

8.   Il meccanismo di designazione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica:

i)

alle entità finanziarie che forniscono servizi TIC ad altre entità finanziarie;

ii)

ai fornitori terzi di servizi TIC che sono soggetti a quadri di sorveglianza istituiti a supporto dei compiti di cui all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

iii)

ai fornitori intragruppo di servizi TIC;

iv)

ai fornitori terzi di servizi TIC che prestano servizi TIC unicamente in uno Stato membro a entità finanziarie attive solo in tale Stato membro.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito