+Articolo 33 3
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Articolo 33 3
3. La valutazione di cui al paragrafo 2 riguarda:
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a)
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requisiti in materia di TIC atti a garantire, in particolare, la sicurezza, la disponibilità, la continuità, la scalabilità e la qualità dei servizi che il fornitore terzo critico di servizi TIC presta alle entità finanziarie, nonché la capacità di mantenere standard di, disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati costantemente elevati;
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b)
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la sicurezza fisica che contribuisce a mantenere la sicurezza delle TIC, compresa la sicurezza dei locali, delle attrezzature e dei centri di elaborazione dati;
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c)
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i processi di gestione del rischio, comprese le politiche di gestione dei rischi informatici, la politica di continuità operativa delle TIC e i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC;
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d)
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i meccanismi di governance, compresa una struttura organizzativa dotata di linee e norme in materia di responsabilità chiare, trasparenti e coerenti che consentano un’efficace gestione dei rischi informatici;
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e)
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l’identificazione, il monitoraggio e la tempestiva segnalazione alle entità finanziarie di incidenti significativi connessi alle TIC, la gestione e la risoluzione di tali incidenti, in particolare degli attacchi informatici;
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f)
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i meccanismi per la portabilità dei dati, la portabilità e l’interoperabilità delle applicazioni, per assicurare un effettivo esercizio dei diritti di risoluzione da parte delle entità finanziarie;
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g)
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i test su sistemi, infrastrutture e controlli relativi alle TIC;
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h)
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gli audit in materia di TIC;
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i)
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l’utilizzo dei pertinenti standard nazionali e internazionali applicabili alla fornitura dei servizi TIC alle entità finanziarie.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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