+Articolo 33 3

Articolo 33 3

3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 riguarda:

a)

requisiti in materia di TIC atti a garantire, in particolare, la sicurezza, la disponibilità, la continuità, la scalabilità e la qualità dei servizi che il fornitore terzo critico di servizi TIC presta alle entità finanziarie, nonché la capacità di mantenere standard di, disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati costantemente elevati;

b)

la sicurezza fisica che contribuisce a mantenere la sicurezza delle TIC, compresa la sicurezza dei locali, delle attrezzature e dei centri di elaborazione dati;

c)

i processi di gestione del rischio, comprese le politiche di gestione dei rischi informatici, la politica di continuità operativa delle TIC e i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC;

d)

i meccanismi di governance, compresa una struttura organizzativa dotata di linee e norme in materia di responsabilità chiare, trasparenti e coerenti che consentano un’efficace gestione dei rischi informatici;

e)

l’identificazione, il monitoraggio e la tempestiva segnalazione alle entità finanziarie di incidenti significativi connessi alle TIC, la gestione e la risoluzione di tali incidenti, in particolare degli attacchi informatici;

f)

i meccanismi per la portabilità dei dati, la portabilità e l’interoperabilità delle applicazioni, per assicurare un effettivo esercizio dei diritti di risoluzione da parte delle entità finanziarie;

g)

i test su sistemi, infrastrutture e controlli relativi alle TIC;

h)

gli audit in materia di TIC;

i)

l’utilizzo dei pertinenti standard nazionali e internazionali applicabili alla fornitura dei servizi TIC alle entità finanziarie.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito