+Articolo 35 8

Articolo 35 8

8.   L’importo della penalità di mora, calcolato a partire dalla data indicata nella decisione che la impone, è fino all’1 % del fatturato medio quotidiano realizzato a livello mondiale dal fornitore terzo critico di servizi TIC nel precedente esercizio. Nel determinare l’importo della penalità, l’autorità di sorveglianza capofila tiene conto dei seguenti criteri per quanto riguarda l’inosservanza delle misure di cui al paragrafo 6:

a)

la gravità e la durata dell’inosservanza;

b)

se l’inosservanza sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

c)

il livello di cooperazione del fornitore terzo di servizi TIC con l’autorità di sorveglianza capofila.

Ai fini del primo comma, per garantire un approccio coerente, l’autorità di sorveglianza capofila avvia consultazioni nell’ambito della rete di sorveglianza comune.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito