+Articolo 37 3

Articolo 37 3

3.   Quando impone mediante decisione la comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1, l’autorità di sorveglianza capofila:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)

indica le penalità di mora di cui all’articolo 35, paragrafo 6, laddove le informazioni fornite siano incomplete o quando tali informazioni non siano fornite entro il termine indicato alla lettera d) del presente paragrafo;

f)

indica il diritto di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’AEV e di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») in conformità degli articoli 60 e 61 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito