1. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente regolamento, l’autorità di sorveglianza capofila può, coadiuvata dai gruppi di esaminatori congiunti di cui all’articolo 40, paragrafo 1, accedere a locali commerciali, immobili o proprietà dei fornitori terzi di servizi TIC, come sedi centrali, centri operativi, sedi secondarie, per condurvi tutte le necessarie ispezioni in loco; può inoltre effettuare ispezioni extra loco.
Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al primo comma, l’autorità di sorveglianza capofila consulta la rete di sorveglianza comune.