2. Il gruppo di esaminatori congiunto di cui al paragrafo 1 è composto da membri del personale appartenenti:
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b)
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alle autorità competenti interessate che vigilano sulle entità finanziarie cui il fornitore terzo critico di servizi TIC presta servizi TIC;
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c)
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all’autorità nazionale competente di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera e), su base volontaria;
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d)
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a un’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore terzo critico di servizi TIC, su base volontaria.
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I membri del gruppo di esaminatori congiunto possiedono competenze in materia di TIC e rischi operativi. Il gruppo di esaminatori congiunto è coordinato da un membro del personale dell’autorità di sorveglianza capofila designato a tale scopo («coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila»).