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+Articolo 58 1. |
Articolo 58 1.Onde evitare la frammentazione nell'intera Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento, la governance e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. Tali atti di esecuzione comprendono principi comuni sulle questioni seguenti:
a)
criteri di ammissibilità e selezione per la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA;
b)
procedure per la domanda, la partecipazione, il monitoraggio, l'uscita dallo spazio di sperimentazione normativa per l'IA e la sua cessazione, compresi il piano dello spazio di sperimentazione e la relazione di uscita;
c)
i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti;
d)
le norme dettagliate applicabili alla governance degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 57, anche per quanto riguarda il coinvolgimento delle autorità di protezione dei dati competenti e la supervisione da esse esercitata, ove pertinente, e il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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