+Articolo 42 2

Articolo 42 2

2.   L’autorità di sorveglianza capofila rende pubblici i casi in cui un fornitore terzo critico di servizi TIC non dà notifica all’autorità di sorveglianza capofila conformemente al paragrafo 1 o se la spiegazione fornita dal fornitore terzo critico di servizi TIC non è ritenuta sufficiente. Le informazioni pubblicate rivelano l’identità del fornitore terzo critico di servizi TIC nonché informazioni sul tipo e la natura dell’inosservanza. Tali informazioni sono limitate a quanto è pertinente e proporzionato al fine di assicurare la sensibilizzazione del pubblico, salvo il caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte o mettere gravemente a rischio il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di parte di esso.

L’autorità di sorveglianza capofila informa il fornitore terzo di servizi TIC di tale divulgazione al pubblico.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito