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+Articolo 68 2. |
Articolo 68 2.Il gruppo di esperti scientifici è composto da esperti selezionati dalla Commissione sulla base di competenze scientifiche o tecniche aggiornate nel settore dell'IA necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 3 ed è in grado di dimostrare di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a)
possesso di particolari conoscenze e capacità nonché competenze scientifiche o tecniche nel settore dell'IA;
b)
indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali;
c)
capacità di svolgere attività in modo diligente, accurato e obiettivo. La Commissione, in consultazione con il consiglio per l'IA, determina il numero di esperti del gruppo in funzione delle esigenze richieste e garantisce un'equa rappresentanza di genere e geografica. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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