+Articolo 68 2.

Articolo 68 2.

Il gruppo di esperti scientifici è composto da esperti selezionati dalla Commissione sulla base di competenze scientifiche o tecniche aggiornate nel settore dell'IA necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 3 ed è in grado di dimostrare di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) 

possesso di particolari conoscenze e capacità nonché competenze scientifiche o tecniche nel settore dell'IA;

b) 

indipendenza da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali;

c) 

capacità di svolgere attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

La Commissione, in consultazione con il consiglio per l'IA, determina il numero di esperti del gruppo in funzione delle esigenze richieste e garantisce un'equa rappresentanza di genere e geografica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito