+Articolo 42 4

Articolo 42 4

4.   Qualora un’autorità competente ritenga che un’entità finanziaria non tenga conto dei rischi specifici individuati nelle raccomandazioni, o non li affronti in misura sufficiente, nell’ambito della sua gestione dei rischi informatici derivanti da terzi, essa notifica all’entità finanziaria la possibilità di adottare una decisione, entro 60 giorni di calendario dal ricevimento di tale notifica, a norma del paragrafo 6, in assenza di adeguati accordi contrattuali volti a far fronte a tali rischi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito