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+Articolo 42 5 |
Articolo 42 55. Dopo aver ricevuto le relazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), e prima di adottare una decisione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono, su base volontaria, consultare le autorità competenti designate o istituite in conformità della direttiva (UE) 2022/2555 responsabili della vigilanza di un soggetto essenziale o importante ai sensi di tale direttiva, che è stato designato come fornitore terzo critico di servizi TIC. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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