+Articolo 75 1.

Articolo 75 1.

L'ufficio per l'IA ha competenza esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi a norma del presente regolamento in relazione ai sistemi di IA seguenti:

a) 

sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali qualora il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore o da fornitori che fanno parte della stessa impresa di tale fornitore, ad eccezione di:

i) 

sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;

ii) 

sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 2;

iii) 

sistemi di IA forniti dalle autorità di contrasto, dalle autorità di gestione delle frontiere e dagli istituti finanziari, nella misura in cui tali sistemi di IA rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 74, paragrafo 6; e

iv) 

sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 8, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia;

b) 

sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati conformemente al regolamento (UE) 2022/2065.

La competenza esclusiva di cui al primo comma si applica ai fornitori di tali sistemi. Si applica ai deployer di tali sistemi solo se sono anche il fornitore o fanno parte della stessa impresa del fornitore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito