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+Articolo 75 1. |
Articolo 75 1.L'ufficio per l'IA ha competenza esclusiva per il controllo e l'esecuzione degli obblighi a norma del presente regolamento in relazione ai sistemi di IA seguenti:
a)
sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali qualora il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore o da fornitori che fanno parte della stessa impresa di tale fornitore, ad eccezione di:
i)
sistemi di IA relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;
ii)
sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 2;
iii)
sistemi di IA forniti dalle autorità di contrasto, dalle autorità di gestione delle frontiere e dagli istituti finanziari, nella misura in cui tali sistemi di IA rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 74, paragrafo 6; e
iv)
sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 8, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia;
b)
sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme online di dimensioni molto grandi designate o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati conformemente al regolamento (UE) 2022/2065. La competenza esclusiva di cui al primo comma si applica ai fornitori di tali sistemi. Si applica ai deployer di tali sistemi solo se sono anche il fornitore o fanno parte della stessa impresa del fornitore. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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