+Articolo 76 1.

Articolo 76 1.

Le autorità di vigilanza del mercato hanno le competenze e i poteri per garantire che le prove in condizioni reali siano conformi al presente regolamento.

Qualora le prove in condizioni reali siano fondate sull'articolo 60 bis, qualsiasi riferimento a un'autorità di vigilanza del mercato contenuto nel presente articolo si intende fatto all'autorità nazionale competente o all'autorità appropriata ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, e i riferimenti all'articolo 60 si intendono fatti, se del caso, all'articolo 60 bis.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito