+Articolo 44 2

Articolo 44 2

2.   Le AEV, tramite il comitato congiunto, presentano ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta riservata in cui sintetizzano le conclusioni delle discussioni pertinenti tenute con le autorità dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, con particolare attenzione all’evoluzione dei rischi informatici derivanti da terzi e alle implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori e il funzionamento del mercato interno.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito