+Articolo 5 2.
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Articolo 5 2.
Fatte salve le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, in caso di acquisto di prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono che la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I del presente regolamento, compresa la capacità dei fabbricanti di gestire efficacemente le vulnerabilità, sia presa in considerazione nella procedura di appalto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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