1. Per promuovere la cooperazione e consentire lo scambio di pratiche di vigilanza tra le autorità competenti designate a norma del presente regolamento e il gruppo di cooperazione istituito dall’articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555, le AEV e le autorità competenti possono partecipare alle attività del gruppo di cooperazione per le questioni che riguardano le loro attività di vigilanza in relazione alle entità finanziarie. Le AEV e le autorità competenti possono chiedere di essere invitate a partecipare alle attività del gruppo di cooperazione per questioni relative alle entità essenziali o importanti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 che sono anch’esse state designate come fornitori terzi critici di servizi TIC a norma dell’articolo 31 del presente regolamento.