+Articolo 47 Cooperazione con le strutture e le autorità istituite dalla direttiva (UE) 2022/2555
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Articolo 47 Cooperazione con le strutture e le autorità istituite dalla direttiva (UE) 2022/2555
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 47 1
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1. Per promuovere la cooperazione e consentire lo scambio di pratiche di vigilanza tra le autorità competenti designate a norma del presente regolamento e il gruppo di cooperazione istituito dall’articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555, le AEV e le autorità competenti possono partecipare alle attività del gruppo di cooperazione per le questioni che riguardano le loro attività di vigilanza in relazione alle entità finanziarie. Le AEV e le autorità competenti possono chiedere di essere invitate a partecipare alle attività del gruppo di cooperazione per questioni relative alle entità essenziali o importanti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 che sono anch’esse state designate come fornitori terzi critici di servizi TIC a norma dell’articolo 31 del presente regolamento.
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Articolo 47 2
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2. Le autorità competenti possono consultare, se del caso, i punti di contatto unici e i CSIRT designati o istituiti in conformità della direttiva (UE) 2022/2555, e scambiare informazioni con essi.
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Articolo 47 3
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3. Se del caso, le autorità competenti possono richiedere qualsiasi consulenza e assistenza tecnica pertinenti alle autorità competenti designate o istituite a norma della direttiva (UE) 2022/2555 e stabilire accordi di cooperazione per consentire l’istituzione di meccanismi di coordinamento efficaci e di risposta rapida.
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Articolo 47 4
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4. Gli accordi di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono, tra l’altro, specificare le procedure per il coordinamento delle attività di vigilanza e di sorveglianza, rispettivamente, in relazione a soggetti essenziali o importanti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 che sono stati designati come fornitori terzi critici di servizi TIC a norma dell’articolo 31 del presente regolamento, anche per lo svolgimento, conformemente al diritto nazionale, di indagini e ispezioni in loco, nonché per i meccanismi per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente regolamento e le autorità competenti designate o istituite a norma di tale direttiva, il che comprende l’accesso alle informazioni richieste da tali ultime autorità.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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