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+Articolo 12 1. |
Articolo 12 1.Fatti salvi i requisiti relativi all’accuratezza e alla robustezza di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1689, i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alla cibersicurezza di cui all’articolo 15 di tale regolamento qualora:
a)
tali prodotti soddisfino i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I;
b)
i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II; e
c)
il conseguimento del livello di protezione della cibersicurezza richiesta a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1689 sia dimostrato nella dichiarazione di conformità UE rilasciata a norma del presente regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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