+Articolo 13 5.

Articolo 13 5.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1, i fabbricanti esercitano la dovuta diligenza quando integrano componenti provenienti da terzi affinché tali componenti non compromettano la cibersicurezza del prodotto con elementi digitali, anche quando integrano componenti di software liberi e open source che non sono stati messi a disposizione sul mercato nel corso di un’attività commerciale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito