+Articolo 13 5.
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Articolo 13 5.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al paragrafo 1, i fabbricanti esercitano la dovuta diligenza quando integrano componenti provenienti da terzi affinché tali componenti non compromettano la cibersicurezza del prodotto con elementi digitali, anche quando integrano componenti di software liberi e open source che non sono stati messi a disposizione sul mercato nel corso di un’attività commerciale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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