+Articolo 13 6.

Articolo 13 6.

Quando è individuata una vulnerabilità in un componente, compreso un componente open source, integrato nel prodotto con elementi digitali, i fabbricanti la segnalano alla persona o al soggetto che si occupa della fabbricazione o della manutenzione del componente e affrontano e correggono la vulnerabilità conformemente ai requisiti di gestione delle vulnerabilità di cui all’allegato I, parte II. Qualora abbiano sviluppato una modifica del software o dell’hardware per affrontare la vulnerabilità di tale componente, i fabbricanti condividono il codice o la documentazione pertinenti con la persona o il soggetto che si occupa della fabbricazione o della manutenzione del componente, se del caso in un formato leggibile da un dispositivo automatico.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito