+Articolo 13 7.
|
Articolo 13 7.
I fabbricanti documentano sistematicamente, in modo proporzionato alla natura e ai rischi di cibersicurezza, gli aspetti pertinenti di cibersicurezza relativi al prodotto con elementi digitali, comprese le vulnerabilità di cui vengono a conoscenza e qualsiasi informazione pertinente fornita da terzi e, se del caso, aggiornano la valutazione dei rischi di cibersicurezza del prodotto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|