+Articolo 13 7.

Articolo 13 7.

I fabbricanti documentano sistematicamente, in modo proporzionato alla natura e ai rischi di cibersicurezza, gli aspetti pertinenti di cibersicurezza relativi al prodotto con elementi digitali, comprese le vulnerabilità di cui vengono a conoscenza e qualsiasi informazione pertinente fornita da terzi e, se del caso, aggiornano la valutazione dei rischi di cibersicurezza del prodotto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito